Ordinanza — n. 1435/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOMENICO nato a ANCONA il 09/04/1968 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Rocco Domenico OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura . ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe 'mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: ,ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1435/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe 'mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: ,ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOMENICO nato a ANCONA il 09/04/1968 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Rocco Domenico OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura . ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe 'mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: ,ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1