Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific connection to appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lausgi Khemais inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a specific sanction but failed to provide a concrete link between his arguments and the reasoning of the Court of Appeal's decision. The court ruled that without such a connection, the appeal suffers from the vice of aspecificity and is therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific connection to the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUSGI KHEMAIS nato a PALERMO il 03/08/1988 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lausgi Khemais OSSERVA Ritenuto che il motivo che deduce la carenza di motivazione in ordine al :rettamente sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti del n decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avende la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere adeguata la pena bas: per come determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere; che, infé:iti, il ricorse è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correle iione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d, impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s ,:nza cader( nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, P.v 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci indenne dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore dellit Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02