Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1433/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1433/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1433/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI ANGELA nato a PESCARA il 17/07/1986 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 28403/24 FERRETTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all'elevato principio attivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1433/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28403/24 FERRETTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all'elevato principio attivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione pena con condizionale parziale insufficienza della massa attiva proporzionalità della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI ANGELA nato a PESCARA il 17/07/1986 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 28403/24 FERRETTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all'elevato principio attivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d :lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d :11e ammende. Così deciso il