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Ordinanza — n. 1432/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1432/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOB DANUT nato a IASI( ROMANIA) il 25/12/1983 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacob Danut OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1432/2025 — snpen · Corte di Cassazione: confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione cancellazione dall'albo avvocati confisca sotto sanzione internazionale allontanamento
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOB DANUT nato a IASI( ROMANIA) il 25/12/1983 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacob Danut OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle siDes2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12