Ordinanza — n. 1432/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOB DANUT nato a IASI( ROMANIA) il 25/12/1983 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacob Danut OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1432/2025 — snpen · Corte di Cassazione: confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOB DANUT nato a IASI( ROMANIA) il 25/12/1983 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacob Danut OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle siDes2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12