Ordinanza — n. 1430/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE IGNAZIO nato a PALERMO il 09/08/1985 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28386/24 FERRANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all':rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto vizi di moti\ azione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valul azione di legittimità perché generico là dove manca di indicare gli elementi prete i messi dal giudice del merito ed utili per addivenire a una pronuncia di assoluzioni v, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor irria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1430/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28386/24 FERRANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all':rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto vizi di moti\ azione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valul azione di legittimità perché generico là dove manca di indicare gli elementi prete i messi dal giudice del merito ed utili per addivenire a una pronuncia di assoluzioni v, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor irria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE IGNAZIO nato a PALERMO il 09/08/1985 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28386/24 FERRANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all':rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto vizi di moti\ azione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valul azione di legittimità perché generico là dove manca di indicare gli elementi prete i messi dal giudice del merito ed utili per addivenire a una pronuncia di assoluzioni v, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor irria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament1:1 delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassi i delle ammende. Così deciso il 02/1