Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissibility and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosalia Augello inadmissible, upholding the lower court's conviction for a specific criminal offense. The appellant argued for violations of law, lack of mitigating circumstances, and excessive sentencing, but the appellate court had already logically refuted these claims in its original judgment. Consequently, the higher court rejected the procedural grounds for review and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning adequately refutes the appellant's legal objections with logical coherence and precision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLO ROSALIA nato a PALERMO il 01/06/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28378/24 AUGELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che: il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabi tà; il secondo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il terzo motivo concernente la mancata esclusione della ri!cidiva contestata; il quarto motivo rivolto a censurare l'eccessività del trattz:inento sanzionatorio, riproducono censure adeguatamente confutate dalla Cote di appello con motivazione logica, coerente e puntuale (cfr., rispettivamente, pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass.: delle ammende. Così deciso il