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Ordinanza — n. 1427/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1427/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO CARMELO nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28369/24 CHIOVARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1427/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28369/24 CHIOVARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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importanza del successo d'integrazione motivi di cassazione integrazione insufficiente ripristino dello stato precedente cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO CARMELO nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28369/24 CHIOVARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c'elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle ammende. Così deciso il 02