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Ordinanza — n. 1423/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to citing a non-existent confiscation point in the lower decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alex Caringi inadmissible and ordered him to pay court costs. Caringi argued the lower court lacked motivation regarding a specific point concerning the confiscation of money, but the court found this ground infounded because no such confiscation was actually ordered in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Caringi was condemned to pay procedural expenses and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on a ground manifestly unfounded, such as alleging a lack of motivation for a point that does not exist in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded ground lack of motivation non-existent point court costs procedural fine Cassazione ordinanza difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINGI ALEX nato a AVOLA il 28/08/1992 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Caringi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, lamentando la mancanza di motivazione in relazione ad un punto inesistente della decisione, ovvero la confisca del denaro che, tuttavia, non è stata disposta dalla sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e r della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.