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Ordinanza — n. 1421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Brunco against the Genoa Court of Appeal inadmissible. Brunco argued that the lower court failed to properly evaluate the exculpatory circumstances under Article 393-bis of the Penal Code, but the court found his arguments to be mere complaints and generic reproductions of issues already thoroughly examined and rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and Brunco was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or generic reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints Article 393-bis exculpatory circumstances procedural costs Cassation appeal generic arguments difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 393-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNCO FABRIZIO nato il 18/05/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Brunco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod.pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.