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Ordinanza — n. 1420/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hammami Houssen Eddine inadmissible and ordered him to pay court costs. Although the appealed judgment was well-motivated and adequately addressed the defense's arguments, the court found the appeal's grounds regarding sentencing determination to be generic. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose specific reasons for the alleged error in the penalty assessment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds regarding the determination of the punitive treatment, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and the defense arguments were properly examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing determination punitive treatment court costs Corte di Cassazione procedural admissibility modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI HOUSSEM EDDINE (CUI 05JMPRS) nato il 20/03/1993 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; P ‘ letto il ricorso proposto nell'interesse di Hammami Houssen Eddine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in merito alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.