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Ordinanza — n. 1417/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1417/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Ali Fall and FaIllow Fall inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a lower court's decision regarding the configuration of joint criminal responsibility, arguing against the territorial court's findings. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction with facts rather than valid legal grounds, noting the lower court had already properly addressed the issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding factual findings or expressions of disapproval, without raising new legal arguments or demonstrating errors in the lower court's reasoning, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints joint criminal responsibility Court of Cassazione legal error requirement ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALL ALI (CUI 05VRXP4) nato il 10/11/2002 FALL FALLOW (CUI 05UCMZI) nato il 22/09/2001 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Fall e FaIllow Fall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità del concorso, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano e pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.