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Ordinanza — n. 1416/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1416/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il primo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1416/2025 — snpen · Corte di Cassazione: il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame del decreto espulsione reati qualificati contro gli stupefacenti declinatoria di competenza impugnazione della cancellazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCARONE FRANCESCO PAOLO nato a SANTERAMO IN COLLE il 22/12/1975 GIOSUE' PARIDE nato a NOVI LIGURE il 13/03/1969 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Francesco Paolo Ciccarone e Paride Giosuè avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da Ciccarone è inammissibile per il seguente ordine di ragioni:

1) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza);

2) il secondo motivo non è deducibile in questa Sede perché, con argomenti interamente versati in fatto, pretende di sollecitare una diversa lettura della intercettazioni;

3) il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, sulla misura del trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anche il ricorso proposto da Giosuè è inammissibile per le seguenti ragioni:

1) il primo motivo è generico, di contenuto confutativo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascritti (cfr. pagine da 6 a 9);

2) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29