Ordinanza — n. 1414/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARAPI REDIST nato il 20/11/1983 KONI ALBERT nato il 04/03/1974 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Redist Arapi e Albert Koni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo Meramente riproduttivo di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità ed alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata nonché le pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1414/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARAPI REDIST nato il 20/11/1983 KONI ALBERT nato il 04/03/1974 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Redist Arapi e Albert Koni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo Meramente riproduttivo di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità ed alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata nonché le pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.