Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already rejected grounds on crime configuration and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because its three grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction regarding the nature of the crime, the application of non-punishment grounds under Article 131-bis of the Penal Code, and recidivism issues. The court ruled that since these points were adequately addressed with correct legal reasoning in the lower decision, the appeal offered no new justification for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already rejected by the lower court with correct legal arguments, failing to provide new substantive justification for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO EMANUEL nato a TORINO il 29/06/1983 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuel Virgiíio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.