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Ordinanza — n. 1409/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Campanella inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The territorial court had previously rejected the appeal because the grounds lacked the required specificity, a decision supported by established case law. The higher court upheld this ruling, finding the appeal's arguments manifestly unfounded and confirming the liability for costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack the required specificity, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded procedural costs court of cassation ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GAETANO nato a PALERMO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Campanella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza del requisito della specificità dei motivi dedotti. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.