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Ordinanza — n. 1408/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce lower court's correct legal reasoning on criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1408/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Cangemi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cangemi challenged the Palermo Court of Appeal's judgment regarding charges of resistance, denial of general mitigating circumstances, and recidivism. The court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of legal assessments already correctly made by the lower court, lacking any new argumentative value.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissibility of appeal resistance crime recidivism exclusion mitigating circumstances denial court costs award Cassazione procedural law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI ALBERTO nato a ERICE il 12/02/1971 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Cangemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.