Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic repetition of already reviewed liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Terrana inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. Terrana argued against the Palermo Court of Appeal's decision regarding his liability, but the Court found his arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the frivolous nature of the grounds cited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds that have already been adequately examined and dismissed with correct legal arguments in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANA ANTONINO nato a PALERMO il 12/04/1977 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Terrana avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata), ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.