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Ordinanza — n. 1404/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded grounds regarding mitigating circumstances and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Mammone inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds presented. The lower court had denied generic mitigating circumstances and set a base sentence slightly above the statutory minimum, citing the gravity of the offense. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the territorial court adequately illustrated why mitigating circumstances were not granted and the sentence was proportionate to the crime's gravity.

Parole chiave

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manifest unfoundedness generic mitigating circumstances statutory minimum sentence proportionality principle inadmissible appeal procedural costs penal proportionality attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMONE FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 22/03/1995 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; v letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Mammone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha adeguatamente illustrato le ragioni che non ne consentono la concessione al ricorrente (cfr. par. 4.1 della sentenza);

b) la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, cosicché può ritenersi sufficiente il riferimento al criterio di proporzione, tenuto conto delle ulteriori argomentazioni in merito alla particolare gravità del fatto (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 202