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Ordinanza — n. 1403/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1403/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI GIANCARLO nato a PALERMO il 28/04/1997 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Grisafi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo nuovo in merito al trattamento sanzionatorio, mentre con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a cénsurare la sola qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1403/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI GIANCARLO nato a PALERMO il 28/04/1997 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Grisafi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo nuovo in merito al trattamento sanzionatorio, mentre con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a cénsurare la sola qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.