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Ordinanza — n. 1401/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Calafiore inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a lower court's dismissal of his appeal for tardiness, but the higher court found his arguments generic and lacking specific legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet admissibility requirements and imposed a fine for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds without a precise statement of legal reasons and specific references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning procedural dismissal court costs award istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE SALVATORE nato a PALERMO il 03/03/1992 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Calafiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza considerare il contenuto della pronuncia impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, deduce un motivo generico sulla pronuncia di responsabilità senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.