Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1400/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1400/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO VITTORIO SETTIMO nato a SCIACCA il 02/11/1971 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Settimo Gambino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi dal contenuto meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che l'eccezione di prescrizione dedotta nel corpo del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, tenuto conto della data di accertamento della condotta (24/11/2016) e della natura del reato per cui si procede, alla data della pronuncia impugnata non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1400/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO VITTORIO SETTIMO nato a SCIACCA il 02/11/1971 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Settimo Gambino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi dal contenuto meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che l'eccezione di prescrizione dedotta nel corpo del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, tenuto conto della data di accertamento della condotta (24/11/2016) e della natura del reato per cui si procede, alla data della pronuncia impugnata non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 202