Ordinanza — n. 1400/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO VITTORIO SETTIMO nato a SCIACCA il 02/11/1971 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Settimo Gambino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi dal contenuto meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che l'eccezione di prescrizione dedotta nel corpo del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, tenuto conto della data di accertamento della condotta (24/11/2016) e della natura del reato per cui si procede, alla data della pronuncia impugnata non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1400/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO VITTORIO SETTIMO nato a SCIACCA il 02/11/1971 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Settimo Gambino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi dal contenuto meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che l'eccezione di prescrizione dedotta nel corpo del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, tenuto conto della data di accertamento della condotta (24/11/2016) e della natura del reato per cui si procede, alla data della pronuncia impugnata non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 202