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Ordinanza — n. 1399/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already reviewed recidivism and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Grimaldi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal merely reproduced arguments regarding recidivism and general mitigating circumstances that had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appellant was condemned to bear the costs because the inadmissibility was not due to a lack of knowledge but to the repetitive nature of the grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism regarding recidivism and sentencing that have already been adequately examined and dismissed by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism review repetitive grounds procedural costs Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI VINCENZO nato a PALERMO il 07/02/1993 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Grimaldi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i parr. 2.1, 2.3 e 2.4 della sentenza impugnata), ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.