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Ordinanza — n. 1398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to untimely nullity exception and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rosario Antoci inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the nullity exception regarding service of process was untimely, as it was not raised during the appellate trial, and the alleged lack of proper notification was refuted by the brief detention and subsequent release. Furthermore, the remaining arguments were deemed too general and merely repetitive of issues already adequately addressed and rejected by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the exception of nullity is not raised within the appellate proceedings or if the grounds are too general and do not specifically address the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal untimely nullity exception repetitive arguments service of process court costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI ROSARIO nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Antocí avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

a) l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, dedotta con i primi due motivi di ricorso, oltre a non essere stata dedotta nel corso del giudizio di appello (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), è manifestamente infondata, risultando, da un lato che, secondo quanto dichiarato all'ufficiale giudiziario dalla sorella del ricorrente, quest'ultimo si era trasferito dal domicilio dichiarato in altro luogo non specificato e, dall'altro lato, che il fermo del ricorrente (in occasione del quale lo stesso, peraltro, eleggeva domicilio in un luogo diverso da quello indicato nel presente procedimento) ha avuto una durata di poche ore e, all'esito, è stato deferito in stato di libertà;

b) il terzo e quarto motivo, oltre ad essere aspecificì, sono meramente ripr.oduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sì vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no mbre