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Ordinanza — n. 1397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTIPAGLIA OLGA nato a MARATEA il 11/02/1971 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Olga Battipaglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici attraverso i quali la ricorrente si limita ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, riproponendo acriticamente i medesimi profili di censura (in merito alla penale responsabilità per i reati ascritti, alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo 11 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 17 a 21 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 17 a 21 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive cauzione per le spese ripetibili ammende per infrazione procedurale spese di difesa risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTIPAGLIA OLGA nato a MARATEA il 11/02/1971 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Olga Battipaglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici attraverso i quali la ricorrente si limita ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, riproponendo acriticamente i medesimi profili di censura (in merito alla penale responsabilità per i reati ascritti, alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo 11 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 17 a 21 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024