Cassation appeal dismissed as inadmissible due to unfounded grounds regarding settlement and prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Umberto Rodolfo Grasso inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first ground unfounded because the lower court's decision aligned with the settlement agreement, and the second ground failed because the statute of limitations for the crime had not yet expired at the time of the ruling. Consequently, the appellant was condemned to pay the court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when the contested decision conforms to a settlement or the limitation period for the crime has not yet expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO UMBERTO RODOLFO nato a CATANIA il 08/10/1989 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Rodolfo Grasso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi manifestamente infondati: quanto al primo motivo, infatti, la sentenza impugnata risulta conforme al concordato; quanto al secondo motivo, alla data della pronuncia non risultava ancora decorso il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.