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Ordinanza — n. 1394/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic dissent and reiterates previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Gaetano Valenti inadmissible and ordered him to pay court costs. Valenti argued against the lower court's decision regarding recidivism and sentencing balance, but the court found his arguments merely reiterated previously rejected points. Consequently, the appeal was dismissed because it expressed only a generic disagreement rather than raising new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely expresses a generic dissent or reiterates arguments already rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic dissent reiteration of arguments recidivism assessment court costs award reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI GIUSEPPE GAETANO nato a CATANIA il 19/03/1988 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gaetano Valenti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi volti ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata, reiterando profili di censura in merito alla recidiva, al bilanciamento tra circostanze ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.