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Ordinanza — n. 1393/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and factual repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's judgment on criminal liability, citing lack of non-punishability and denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and merely repetitive of arguments already properly evaluated and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific; generic or factually repetitive grounds constitute inadmissibility, resulting in liability for procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual repetition criminal liability mitigating circumstances procedural costs non-punishability attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABSI SABER nato il 29/07/1983 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Saber Absi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, in parte versati in fatto (primo e secondo motivo), e meramente riproduttivi di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.