Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding sentence substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cristian Sicignano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of prerequisites for substituting a custodial sentence were generic and manifestly unfounded, as the lower court had provided non-illogical reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic and manifestly unfounded grounds, particularly when the lower court has provided non-illogical reasoning on the insubstantiality of the prerequisites for sentence substitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO CRISTIAN nato a NAPOLI il 15/08/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Sicignano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato, in termini non manifestamente illogici, in merito alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva (si veda pagina 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.