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Ordinanza — n. 1391/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already rejected arguments regarding search illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments regarding the illegality of a search that had already been properly examined and rejected by the lower court. The appellant, Mohamed Mosbahi, failed to provide new legal grounds, resulting in the dismissal of his request to overturn the appellate judgment. Consequently, the court ordered Mosbahi to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros for filing the inadmissible petition.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new legal grounds or substantive changes.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproductive argument search illegality procedural dismissal Corte di Cassazione procedural costs art. 367 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSBAHI MOHAMED nato il 10/06/1986 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Mosbahi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla illegittimità della perquisizione già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.