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Ordinanza — n. 1390/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal reasoning and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Jarrah Abdelkarim inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court ruling but failed to provide specific legal grounds or reference the contested decision's reasoning. The court rejected the appeal because the arguments were too general and lacked the precise legal justification required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds without specific legal reasoning or adequate references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning procedural dismissal court costs and fine ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARRAH ABDELKARIM nato il 08/04/1989 avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jarrah Abdelkarim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.