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Ordinanza — n. 1388/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for invoking non-punishment grounds without proper appeal on subjective elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniel Marongiu inadmissible because it solely invoked the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code while appealing only on the lack of subjective intent for a specific charge. The court noted that the lower court's facts revealed an implicit argument regarding the triviality of the offense, which involved resisting police controls after allegedly driving under the influence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal limited to invoking the cause of non-punishment without raising the specific grounds for the appealed conviction is inadmissible, as the appellant must explicitly address the substantive legal grounds of the contested judgment.

Parole chiave

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cause of non-punishment inadmissible appeal subjective intent procedural costs criminal appeal Article 131-bis triviality of offense guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU DANIEL nato a OZIERI il 17/06/1994 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Marongiu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si limita ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. pur avendo proposto appello esclusivamente in relazione al reato di cui al capo c), lamentando la carenza dell'elemento soggettivo; in ogni caso dalla complessiva ricostruzione del fatto contenuta a pagina 1 della sentenza, anche in ordine agli altri due reati per i quali non è stato proposto appello, può desumersi una implicita motivazione in ordine alla non tenuità del fatto (provocava un incidente stradale verosimilmente in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacenti, rifiutava di sottoporsi ai controlli e opponeva resistenza nei confronti degli operanti intervenuti sul posto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024