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Ordinanza — n. 1387/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-exhausted appeal grounds and lack of request for suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not properly argued before the Court of Appeal and were manifestly unfounded. The applicant, Viorel Zaharia, sought a suspended sentence but was rejected due to a significant criminal record, including a specific prior offense. The court ruled that since the applicant did not explicitly request the suspended sentence during the trial, he cannot complain about its denial, and the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The appellate court must motivate the refusal of a suspended sentence if conditions are met, but the defendant cannot appeal this refusal if they did not request the benefit during the trial.

Parole chiave

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suspended sentence refusal non-exhausted appeal grounds manifestly unfounded appeal criminal record impact procedural inadmissibility pene condizionali abbandono del procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 61 c.p.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA VIOREL nato il 03/08/1984 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Viorel Zaharia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato, potendosi desumere dall'analisi congiunta delle motivazioni delle due sentenze di merito (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado e pagina 2 della sentenza impugnata) che la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata rigettata, con motivazione immune da vizi, in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente uno dei quali, peraltro, anche specifico; considerato, inoltre, che come affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, Salerno, Rv. 275376); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre