Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding criminal liability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision that found him not criminally liable due to the minor nature of the offense and deemed generic mitigating circumstances irrelevant. The court rejected the appeal because the grounds were too general and lacked factual basis, noting the lower court properly considered the defendant's driving without a license at the time of the incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic and manifestly unfounded grounds, as the lower court's reasoning was logically and legally sound regarding the absence of criminal liability and the irrelevance of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLI' COSIMO nato a NAPOLI il 10/04/1977 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Nicolì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sia in merito alla insussistenza dei presupposti per confermare la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto che alla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ponendo l'accento, oltre che sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, anche sul fatto che al momento del controllo il ricorrente si trovava alla guida di un veicolo senza patente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.