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Ordinanza — n. 1385/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1385/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEA DOREL CRISTIAN nato il 04/11/1986 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dorel eristian Bordea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) anche il motivo sulla prescrizione del reato di cui al capo c) è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della sospensione della prescrizione, disposta all'udienza del 22/12/2020 fino all'udienza del 13/4/2021; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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minaccia non comprovata calcolo del danno pregiudizio finanziario imminente durata dell'infrazione risarcimento per atto illecito fondamento dell'azione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEA DOREL CRISTIAN nato il 04/11/1986 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dorel eristian Bordea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

a) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4, par. 4.1, della sentenza impugnata);

b) il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalla ricostruzione della condotta contenuta a pagina 1 della sentenza impugnata (si veda anche pagina 1 della sentenza di primo grado) che il danneggiamento è stato commesso con minaccia alla persona (su tale punto, peraltro, l'imputato non ha proposto appello);

c) anche il motivo sulla prescrizione del reato di cui al capo c) è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della sospensione della prescrizione, disposta all'udienza del 22/12/2020 fino all'udienza del 13/4/2021; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 20