Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding omitted reclassification of conduct under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the defendant's conduct under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309 of 1990. The court rejected this claim as generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal based on generic grounds that merely reproduces previously rejected arguments regarding the omission of conduct reclassification is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds omitted reclassification DPR 309 1990 repetitive arguments inadmissible appeal procedural costs criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI SANTINO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/06/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Santino Berlingeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in merito alla omessa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.