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Ordinanza — n. 1382/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW IBRAHIM (CUI 04X30D8) nato il 15/08/1990 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim lallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le ragioni per cui non possono considerarsi inammissibili, chiedendone la trasmissione al Presidente per l'ulteriore prosieguo del processo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi, in parte costituiti da doglianze in punto di fatto, di contenuto meramente confutativo (primo e secondo motivo) e, in altra parte (dal terzo al decimo motivo), generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW IBRAHIM (CUI 04X30D8) nato il 15/08/1990 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim lallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le ragioni per cui non possono considerarsi inammissibili, chiedendone la trasmissione al Presidente per l'ulteriore prosieguo del processo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi, in parte costituiti da doglianze in punto di fatto, di contenuto meramente confutativo (primo e secondo motivo) e, in altra parte (dal terzo al decimo motivo), generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de/fè spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024