Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and merely reproductive grounds regarding charge reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Arena inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were generic and merely reproduced criticisms already adequately addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the reclassification claim or mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it relies on generic and merely reproductive grounds that do not offer new arguments or specific legal reasoning distinct from the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANDREA nato a COSENZA il 10/03/1994 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Arena avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in merito alla invocata riqualificazione del reato di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024. lì