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Ordinanza — n. 1380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sante Restuccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court decision regarding an aggravating circumstance under Article 80 of the Tax Code, but the Court found his arguments were generic and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the frivolous nature of the grounds.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court, lacking any new legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments tax aggravating circumstance procedural costs Cassation review Article 80 DPR 309 traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA SANTE nato a CINQUEFRONDI il 18/11/1988 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sante Restuccia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.