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Ordinanza — n. 1378/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and merely reproduces already examined evasion proof issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were generic and merely reproduced previous criticisms regarding the proof of tax evasion that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision upheld the lower court's findings on the evasion evidence without granting any relief to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds or merely reproduces profiles of criticism already adequately examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive argument tax evasion proof court costs and fine Corte di Cassazione procedural dismissal verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLLINO MOSSO MIRKO nato a TORINO il 04/11/1993 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko 011ino Mosso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in merito alla prova dell'evasione già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.