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Ordinanza — n. 1375/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1375/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTADINI VANTA nato a VITERBO il 24/10/1962 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Contadini Vania ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1375/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Contadini Vania ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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sentenza contumaciale ritardo ingiustificato dell'azione penale stato di bisogno accusa penale colpa del patrocinatore grado di colpa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Contadini Vania ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTADINI VANTA nato a VITERBO il 24/10/1962 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Contadini Vania ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare le modalità della condotta e la gravità del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci