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Ordinanza — n. 1374/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and procedural timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zamora Valderrama Anderson Gamelin inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification of the crime and requested a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected these claims because they were not raised during the appellate proceedings and the lower court's reasoning was found logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals based on legal qualification or mitigating circumstances not raised in the second instance are inadmissible; the court must assess the appeal's admissibility before examining its merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural timing legal qualification mitigating circumstance second instance penal code procedural economy attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Zamora Valderranna Anderson Gamelin ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla negata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMORA VALDERRAMA ANDERSON GAMELIN (CUI 061YDK9) nato il 23/12/1990 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Zamora Valderranna Anderson Gamelin ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla negata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rilevando la piena consumazione del reato ed il grave pregiudizio per il derubato. Peraltro, le censure sollevate in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e all'invocata attenuante non erano state proposte in sede di appello e sono, pertanto, inammissibili in questa sede.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Cons re estensore Il Preside