Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific legal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Davide Caggianelli and Anna Rita Grosso inadmissible. The court ruled that Grosso's arguments were too generic and assertive, while Caggianelli's claims failed to meet statutory requirements for admissibility by not critically analyzing the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and both parties were ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are merely assertive without specific legal grounds, or if they reproduce issues already adequately examined by the lower court without a critical analysis of the decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAGGIANELLI DAVIDE nato a BISCEGLIE il 25/02/1978 GROSSO ANNA RITA nato a MOLFETTA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Davide Caggianelli e Anna Rita Grosso ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, il primo, vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del ricorrente e al concorso del reato di furto; la seconda, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta incompatibilità tra premesse e conclusioni del giudice di merito.
2. I motivi sopra richiamati della ricorrente Grosso Anna Rita sono inammissibili, in quanto assolutamente generici, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
3. I motivi del ricorrente Caggianelli Davide non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
4. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 re estensore 09-;3051-P7M Il Pres