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Ordinanza — n. 1370/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper focus on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Claudio Dibenedetto's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution and sentencing mitigation, arguing violations of law and lack of procedural conditions. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced issues already properly analyzed by the appellate judge without providing the necessary critical legal analysis required for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, 607, 616 c.p.p.; An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by the lower court without offering a new, critical legal analysis or specific grounds of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis reproductive arguments procedural requirements sentencing review cassation procedure legal grounds in dubio pro debitore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Claudio Dibenedetto ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Claudio Dibenedetto ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO CLAUDIO nato a CERIGNOLA il 21/07/1984 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Claudio Dibenedetto ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, della eccessività della pena nonché della assenza della condizione di procedibilità.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e in quanto afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto della non particolare tenuità del danno arrecato (quantificato in euro 500), della impossibilità di giudicare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta recidiva e della sussistenza della querela, stante la esplicita richiesta della persona offesa di perseguire l'autore del reato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis