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Ordinanza — n. 1368/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1368/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Farre inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Farre argued that the Court of Appeal violated the law by denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis and a specific mitigation under Article 62, number 4 of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were merely reproductions of issues already properly examined and dismissed by the lower court without the necessary critical analysis required for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already decided by the lower court without providing a specific critique of the legal reasoning or citing the precise articles of law justifying the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reproduction of arguments mitigating circumstances procedural costs penal code provisions cassation review falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Francesco Farre ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante ex art.62, n.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Francesco Farre ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13.6.2000 Corte Cost.
art. 62-bis cod. pen
Francesco Farre ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRE FRANCESCO nato il 05/10/1980 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Motivi della decisione 1. Francesco Farre ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante ex art.62, n. 4 cod. pen.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e in quanto afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame di merito, infatti, hanno dato conto delle ragioni del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando la negativa personalità del ricorrente, i molteplici precedenti penali e le modalità della condotta. Anche per il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., i giudicanti hanno motivatamente considerato il danno criminale nella sua globalità e i rilevanti effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 re estens