Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive and procedural grounds regarding probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gennaro Valletta inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Valletta challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for illegal firearm possession and the denial of a suspended sentence, arguing for alternative penalties. The court rejected these arguments as merely re-evaluative, noting that the lower court provided sufficient and repeated reasoning based on Valletta's prior conduct indicating a poor prognosis for probation compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely re-evaluative of the facts or lack substantive and procedural justification, as the lower court's decision is based on sufficient and repeated reasoning regarding the defendant's prior conduct and prognosis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GENNARO nato a BARI il 28/12/1989 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Gennaro Valletta avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, è stato confermato il giudizio di responsabilità del predetto limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo, con riduzione della pena ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa;
RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di norme sostanziali e processuali, reitera rilievi in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica, che si oppongono in termini meramente rivalutativi a ragionevoli e adeguate risposte motivazionali, fondate sui reiterati comportamenti pregressi indicativi di una prognosi sfavorevole in ordine all'osservanza e al raggiungimento dei fini della sanzione sostitutiva; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2