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Ordinanza — n. 1364/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit regarding drug crime continuation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the rules on criminal continuation for drug offenses. The lower court correctly evaluated that the alleged crimes, though similar in title, involved distinct criminal designs executed by different associations. Consequently, the court found the appellant's arguments insufficient to overturn the definitive judgments on merit.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal alleging violation of law regarding criminal continuation is inadmissible if the challenged judgments are based on sound merit evaluations distinguishing separate criminal designs despite similar charge titles.

Parole chiave

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criminal continuation drug offenses inadmissible appeal distinct criminal designs Corte di Cassazione concorso materiale di reati traffico aggravato di stupefacenti reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARO SALVATORE nato a AGRIGENTO il 20/12/1988 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Salvatore Capraro avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con sentenze irrevocabili emesse il 26/02/2021 e il 13/02/2023;

RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione di legge, muove rilievi che non possiedono alcuna idoneità a smentire la correttezza e la logicità delle puntuali valutazioni di merito, rapportate al perimetro normativo delle continuazione e ai definitivi accertamenti intervenuti nella sede di cognizione; infatti, le critiche, affidandosi a discorsivi rilievi riferibili in definitiva alla medesinnezza del titolo dei reati concernenti le violazioni della disciplina sugli stupefacenti separatamente giudicate, oltre al dato temporale, trascurano del tutto di considerare gli elementi contrari all'individuazione del medesimo disegno criminoso desunti in motivazione da tratti distintivi dei fatti, riconducibili a due associazioni operanti in modo e con soggetti diversi;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore de[la cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre