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Ordinanza — n. 1363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-specific grievances lacking legal merit regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his subjective intent by incorrectly locating the crime scene relative to two towns. The court rejected these claims as fact-specific and unfounded, noting the lower court's reconstruction of the appellant's movements was logically sound and did not require correction.

Regesto Legislator

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Art. 47 cod. pen.; Appeals based on factual grievances that are specific, unsupported by evidence, or legally irrelevant are inadmissible as they do not constitute a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility subjective intent element factual grievances rejection procedural costs award criminal law reasoning delitto contro l'ambiente deposito di prodotti inquinanti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 cod. pen.
CONSIDERATO che il ricorso, con un unico motivo, denunzia violazione dell'art. 47 cod. pen. e illogicità della motivazione per travisamento della prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al sopra richiamato l'art.
art. 47 cod. pen
CONSIDERATO che il ricorso, con un unico motivo, denunzia violazione dell'art. 47 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA EMANUELE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Emanuele Fdetra propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, il riconoscimento del cumulo giuridico per la ritenuta continuazione e, infine, l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione, ritenendolo responsabile dei reati di cui all'art. 75, comma 2, e 73, d.lgs. 6 settembre 2911, n, 158, contestatigli.

CONSIDERATO che il ricorso, con un unico motivo, denunzia violazione dell'art. 47 cod. pen. e illogicità della motivazione per travisamento della prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al sopra richiamato l'art. 75, comma 2, sulla base di rilievi che, da un lato, in forza di mere asserzioni, fondate sulla sola denominazione della via, assumono che il ricorrente nel momento in cui fu sorpreso nella flagranza di tale reato si sarebbe trovato in un luogo prossimo al centro abitato di Castelvetrano e, contemporaneamente, non prossimo anche al centro abitato di Partanna; dall'altro, non si rapportano alla ricostruzione dei movimenti in auto del ricorrente dal territorio del Comune di Partanna laddove si verificò l'arresto in flagranza, quando ancora egli si stava spostando verso il territorio del Comune di Castelvetrano, così da risultare l'assenza di elementi indicativi di un errore sui luoghi idoneo ad escludere il coefficiente minimo di colpevolezza richiesto dalla fattispecie incriminatrice;

RITENUTO pertanto, che il ricorso, muovendo doglianze in punto di fatto, aspecifiche e, per il resto, manifestamente infondate, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 o