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Ordinanza — n. 1362/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address habituality preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Emanuele Favara's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Favara argued against the conviction for two crimes committed in July 2020, claiming the delay in police reporting was not voluntary. The court rejected these arguments, noting the lower court had already addressed the issue of habituality and preclusion in its detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant reiterates arguments already refuted in the judgment below without raising new grounds or addressing the specific preclusion rules applicable to habitual offenders.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility habitual offender preclusion reiteration of arguments subjective element of crime police reporting delay ritardo scusabile atto tardivo ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 75 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA EMANUELE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Emanuele Favara avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto e venti di reclusione, ritenendolo responsabile del reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi in Castelvetrano in data 10 luglio 2020 e in data 22 luglio 2020;

RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove rilievi che negano la configurabilità del reato contestato per entrambe le date, reiterando i rilievi già puntualmente confutati in sede di merito, laddove nella motivazione della sentenza si è ragionevolmente spiegato che vengono asseriti, quali causa del ritardo nella presentazione degli uffici di polizia, fattori prevenibili e controllabili dal ricorrente, sì da risultare la violazione che ne è conseguita frutto di una scelta volontaria, integrante l'elemento soggettivo del reato, che in ultimo il ricorso censura il diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., ignorando del tutto il richiamo in sentenza della preclusione per l'abitualità;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 otto