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Ordinanza — n. 1361/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1361/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the revocation of conditional suspensions violated specific articles of the Penal Code, claiming errors in legal reasoning and application. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellant's legal reconstructions contradicted established case law and failed to address the correct statutory basis for the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 164, fourth comma, Penal Code; Art. 168, first comma, no. 2, Penal Code; Art. 20-bis, Penal Code; Art. 545-bis, Code of Criminal Procedure: An appeal alleging violation of law regarding the revocation of conditional suspensions must be dismissed if the appellant's legal arguments are manifestly unfounded and contradict established case law.

Parole chiave

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revocation suspended sentence conditional suspension penalty appeal inadmissible manifestly unfounded procedural costs fine revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 164, fourth comma, Penal Code
pen., senza considerare che la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza irrevocabile in data 11 giugno 2021 è intervenuta non già ai sensi dell'anzidetta disposizione, bensì ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 168, first comma, no. 2, Penal Code
Art. 20-bis, Penal Code
Art. 545-bis, Code of Criminal Procedure
art. 163 cod. pen
artt. 20-bis cod. pen
1 del provvedimento impugnato); che, con un terzo motivo, denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego dell'ammissione alle pene sostitutive ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTRO MARIA natQa PALMANOVA il 05/11/1982 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Maria Sistro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessagli sia con la sentenza irrevocabile il 11/06/2021, sia con sentenza irrevocabile il 02/11/2020; CONSIDERATO che il primo motivo del ricorso, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, avuto riguardo alla revoca del beneficio concesso in violazione del disposto di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen., propone ricostruzioni giuridiche in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01), secondo cui tale revoca è legittima in sede di esecuzione quando la causa la ostativa sia rimasta ignota al giudice di primo grado é nonostante questa possa risultare successivamente nota al giudice di secondo grado, non investito dell'impugnazione sul punto; che lo stesso motivo, con riguardo in particolare alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza irrevocabile il 13 luglio 2015, svolge ulteriori rilievi che non si rapportano all'intervento nella specie di una decisione ai sensi dell'art. 163 cod. pen., cioè per i delitti antecedentemente commessi giudicati con sentenza divenuta irrevocabile dopo la pronunzia di quella che ha riconosciuto il beneficio e che, dunque, non poteva considerare l'elemento ostativo dovuto al superamento dei limiti di legge in ragione del cumulo delle pene; che, con un secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., senza considerare che la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza irrevocabile in data 11 giugno 2021 è intervenuta non già ai sensi dell'anzidetta disposizione, bensì ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. (pag. 1 del provvedimento impugnato); che, con un terzo motivo, denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego dell'ammissione alle pene sostitutive ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis, cod. proc. pen., in luogo di quelle di cui alla revoca delle sospensioni condizionali, proponendo ricostruzioni giuridiche che impropriamente accostano tale pronunzia in sede di esecuzione a quella, invece, di condanna nel giudizio di cognizione, senza peraltro considerare che nella specie anche se non fosse stata concessa la sospensione condizionale, in ragione dell'epoca delle condanne da considerare non sarebbe stato ugualmente consentito l'accesso alla sostituzione della pena cui ci si riferisce, poiché introdotto solo alcuni anni dopo;

RITENUTO pertanto, che il ricorso, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglienze che prospetta, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna delQt,ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna (ricorrente al pagamento delle spese 7 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis