Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging only the reasoning of a home detention order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Although the appellant alleged violations of the Penal Code and Constitution, the Court found the grievances focused solely on the court's reasoning regarding repeated insubordination. Consequently, the appeal was rejected because it did not challenge the substantive legal basis of the revoked home detention measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 6, Ord. pen.; Art. 147, cod. pen.; Art. 3, 27, 32 Cost.: An appeal against a decision revoking home detention is inadmissible if it challenges only the court's reasoning on factual assessment rather than the legal application or the measure itself.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLI NELLO nato a ROMA il 06/12/1989 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; I RILEVATO che Nello Selli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare concessagli con provvedimento del 27 giugno 2023; CONSIDERATO che il ricorso, denunziando con un unico motivo violazione degli artt. 147, cod. pen., 47-ter, Ord. pen., 3, 27 e 32 Cost, in realtà rivolge le censure all'iter motivazionale, introducendo rappresentazioni puramente rivalutative riferite ai fatti reiterati di insofferenza e di insensibilità alle prescrizioni, come ragionevolmente apprezzati, in continuità con quelli, nello stesso senso, costituiti dalle due precedente violazioni degli arresti domiciliari;
RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 20